Sinistri stradali, la presunzione di corresponsabilità non si applica senza scontro dei veicoli
In caso di mancato scontro tra veicoli, è inapplicabile la presunzione di corresponsabilità ex articolo 2054, comma secondo, del codice civile. E’ consentito applicare estensivamente la norma quando manca una collisione diretta tra tutti i veicoli, al solo fine di graduare il concorso di colpa tra i vari corresponsabili. E’ quanto ha stabilito il Tribunale di Reggio Emilia con la sentenza n. 1295 del 7 ottobre 2014.
Il caso – Un conducente alla guida del suo motociclo in fase di sorpasso a una autovettura, a causa dell’inaspettato spostamento della stessa verso sinistra, perdeva il controllo del mezzo e cadeva rovinosamente a terra. Citava, per il risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, subito a causa del sinistro stradale, la compagnia assicurativa designata per la gestione dei sinistri di competenza del fondo vittime della strada in quanto l’autovettura non era stata identificata. La compagnia si difendeva dichiarando che la responsabilità era esclusivamente a carico dell’attore.
La decisione del tribunale – Il Tribunale di Reggio Emilia rigettava la domanda e dichiarava che “la presunzione di pari corresponsabilità nella causazione di un sinistro stradale, prevista dall’art. 2054 comma secondo, codice civile, è applicabile soltanto quando tra i veicoli coinvolti vi sia stato un urto; ed allorquando manchi una collisione diretta tra tutti i veicoli, è consentito applicare estensivamente la norma al solo fine di graduare il concorso di colpa tra i vari corresponsabili, sempre che sia accertato in concreto il nesso di causalità tra la guida del veicolo non coinvolto e lo scontro”. Nel caso de quo non solo non vi è stato scontro tra i veicoli, ma non è possibile neppure l’applicazione estensiva della norma in quanto le prove dedotte in giudizio non sono state sufficienti ai fini del convincimento del Tribunale. Anzi dalle deposizione dell’unico testimone oculare non si evince che il sinistro possa essere addebitabile al comportamento dell’autovettura rimasta ignota in quanto dalla stessa si legge che l’automobilista si sarebbe fermato e avrebbe forse provveduto a chiedere i soccorsi.
Ergo il Tribunale deduceva che dalle apparenze nessuno aveva ritenuto opportuno identificare l’automobilista perché non era responsabile del sinistro. Di conseguenza l’onere della prova ex articolo 2697 del codice civile ricade sull’attore che avrebbe dovuto dar prova della responsabilità dell’autovettura rimasta ignota nella causazione del sinistro.
(Autore: Domenico Carola – Quotidiano del Diritto)