Responsabilità medica
28 Aprile 2021
GIURISPRUDENZA
Cassazione n. 44424/2021, un punto fermo in ordine al principio causale e onere probatorio nella
responsabilità medico-sanitaria?
Autore: Nicolò d’Elia E Cristina Spinelli Ressi
ASSINEWS 330 – maggio 2021
Con recente provvedimento n. 44424/2021, la Suprema Corte di Cassazione sembra porre un punto
fermo in ordine al principio causale e onere probatorio in caso di presunta responsabilità medico-
sanitaria. La decisione di rigetto della espletata impugnativa nel caso di specie veniva emessa
nell’ambito di una triste vicenda che aveva visto condannati civilmente (con conferma in grado di
appello) i sanitari e la ASL di riferimento al risarcimento, a favore degli attori, di ingenti danni (oltre
euro 2.000.000,00 per danno biologico del figlio e danno parentale) casualmente ricondotte alla
condotta negligente, imprudente ed imperita dei sanitari in occasione della assistenza medico-sanitaria
resa alla partoriente.
La Suprema Corte dava atto in motivazione che la Corte d’Appello – sulla scorta degli esiti
dell’istruzione probatoria svoltasi in prime cure con l’acquisizione di una CTU – “aveva ritenuto la
responsabilità del medico per condotta negligente consistente nell’omessa “forma minimale di
sorveglianza” del benessere fetale, nei 45 minuti precedenti al parto, e in particolare per mancato
utilizzo del cardiotocografo o, comunque, per mancato rilievo intermittente del battito cardiaco del
nascituro, consigliato dalla letteratura scientifica, rilevando che fosse altamente probabile che il
corretto adempimento della prestazione sanitaria avrebbe potuto evidenziare tempestivamente la
sofferenza fetale ed anticipare l’intervento estrattivo, eliminando o quantomeno riducendo gli effetti
dell’ipossia” (e, indi, del danno poi patito).