Rc auto, scatola nera e prova piena (secondo l’art. 145-bis del Codice delle Assicurazioni) – a cura dell’Ing. Girolamo Cirrincione
Rc auto, scatola nera e prova piena (secondo l’art. 145-bis del Codice delle Assicurazioni) – a cura dell’Ing. Girolamo Cirrincione
Nell’ambito della assicurazione RCA, dalla legge Concorrenza (Legge 4 agosto 2017, n. 124), sono state introdotte numerose e sostanziali modifiche al Codice delle Assicurazioni private sia sul versante assuntivo che della liquidazione.
Sul versante assuntivo, infatti, sono numerosi gli aspetti nuovi, o di rafforzamento dei precedenti criteri, con riferimento agli sconti per chi aderisce alle varie ipotesi di condivisione preventiva con l’Assicuratore, e in particolare per la scatola nera, sia per il suo utilizzo in caso di sinistro (dati crash), che in ipotesi di profilazione dello stile di guida del conducente.
Altre innovazioni sono state introdotte: nell’ambito della quantificazione economica del danno alla persona, nella individuazione ed indicazione (con termini perentori) dei testimoni … e per quanto riguarda la prova tramite i dati desunti dalla scatola nera, che, vera novità, diventa prova piena … nel giudizio civile (cfr. nuova formulazione art. 145- bis, comma 1 del d.lgs. 7.7.2005, n. 209)!
Su questo ultimo punto, possono sorgere non poche perplessità perché,
per la stessa gerarchia della prova piena rispetto alle altre prove, l’unica possibilità del superamento da parte avversa è … la dimostrazione del mancato funzionamento o della manomissione … a cura di chi ne contesta i dati relativi all’evento (cd. dati crash).
A nostro sommesso avviso … trattandosi di prova legale, la sua efficacia probatoria esclude qualsiasi valutazione discrezionale da parte del Giudicante, con la conseguenza che nessuna decisione potrebbe essere desunta da altre prove di dignità inferiore, al punto da escluderne anche l’ammissione!
Questo è l’aspetto giuridico di maggior rilievo, che però vorremmo contestualizzare in quello che è l’aspetto tecnico e tecnologico dei dati crash forniti dalla scatola nera.
Sempre a nostro modesto avviso, la scatola nera (che, ricordiamolo, fornisce dati su dinamica e grandezze fisiche in gioco nell’evento) è uno strumento di alta complessità tecnologica, i cui risultati in alcuni casi possono non essere facilmente fruibili laddove, come può succedere, condizioni particolari di funzionamento possano inficiare il risultato stesso (si pensi, ma non solo, alla condizione – rectius qualità – di trasmissione dei dati affidata alla tecnologia dei sistemi GPS o più recenti ed evoluti). La scatola nera fornisce dati che qualche volta hanno bisogno del conforto di un tecnico, e non sono intellegibili dalla mera traduzione – rectius certificazione – da parte del provider, il quale si deve limitare a fornirli assemblati secondo standards prestabiliti.
Cosa succede se le risultanze della scatola nera non sono, chiare, comprensibili, e se del caso… fossero meritevoli di approfondimento ai fine della certezza degli stessi…? Se i dati … (prova piena secondo la nuova normativa) fossero in quelle condizioni, non è difficile pensare che la generica contestazione della parte contro la quale deve esser fatta valere (ricordiamo che il disconoscimento deve essere preciso circostanziato ed esplicito) … non è di per sé idonea a spingere il giudicante ad indagare – tramite CTU – sui dati forniti. Né tantomeno motu proprio il Giudicante potrebbe disporre una CTU per indagare circa errori dell’apparato nella sua interezza (hardware, software, trasmissione, algoritmi, etc.). Difatti, “In tema di procedimento civile, la violazione dell’art. 116 c.p.c. può dirsi sussistente, e può essere esaminata in sede di legittimità, solo quando il giudice di merito ritenga di attribuire valore legale ad una prova che ne sia priva, ovvero, all’opposto, valuti secondo il suo prudente apprezzamento una prova dotata di un particolare regime legale” (Cass. civ. Sez. IV – 3 Ordinanza, 19/09/2017).
Prima che si intreccino problematiche giuridiche e problematiche tecniche, non vi è dubbio che andrebbero dati giusti rilievi all’importanza
delle rilevazioni, ma non surreali, e adeguati spazi giuridici, ma non eccessivi, ad una prova – rectius onere della prova – che certamente crea disparità fra le parti oltre che processualmente anche sul piano costituzionale.
In riferimento a quanto sopra, ci sembra quanto mai opportuno, per gli aspetti giuridici, riportare qui di seguito l’ordinanza del Giudice di Pace di Barra, Avvocato Massimo Ruscillo, pronunciata il 30/09/17 e pubblicata il successivo 3 ottobre, con la quale è stata sollevata questione di legittimità costituzionale circa l’articolo in questione:
“visti gli artt. 134 Cost. e 23 della l. 11.3.1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per violazione degli artt. 24, comma 2, 111, comma 2, 117 della Costituzione (anche in riferimento all’art. 6 della C.E.D.U.), la questione di legittimità costituzionale dell’art. 145-bis, comma 1 del d.lgs. 7.7.2005, n. 209 (cd “codice delle assicurazioni private”) rubricato: “valore probatorio delle cosiddette scatole nere e di altri dispositivi elettronici”, introdotto dall’art. 1, comma 20 della l. 4.8.17, n. 124, pubblicata nella G.U. n. 189 del 14.08.2017 (serie generale), nella parte in cui prevede che “le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione dei predetto dispositivo””…….