La polizza retroattiva salva il visto «anticipato»
(quotidianofisco.ilsole24ore.com) – L’aver rilasciato un visto di conformità ai fini Iva o redditi (tranne per il modello 730), nell’attesa di perfezionare con la compagnia assicuratrice l’incremento del massimale da 1,032 a 3 milioni di euro (come previsto dall’articolo 6, comma 2 del decreto semplificazioni ), non costituisce un problema (né per il professionista né per l’impresa che dispone del credito “vistato”), purché la copertura sia retroattiva.
A rassicurare i molti professionisti che, nel mese di febbraio, hanno sottoscritto visti di conformità sulle dichiarazioni annuali Iva senza aver ancora adeguato il massimale della polizza assicurativa prevista dall’articolo 6, comma 1 del decreto ministeriale n. 164/99 , interviene il Codis, coordinamento degli Ordini lombardi, grazie alla collaborazione del Tavolo con la direzione regionale delle Entrate.
Il problema era sorto a seguito della precisazione contenuta nella circolare 7/E/2015 , nella quale si legge: «appare opportuno chiarire, da ultimo, che la dichiarazione, o la richiesta di rimborso Iva infrannuale, vistata da un soggetto non abilitato al rilascio del visto di conformità si ritiene a tutti gli effetti non vistata». Questa precisazione appariva molto severa tenuto conto delle difficoltà emerse presso le assicurazioni nell’adeguare le polizze alle nuove prescrizioni. Il che, unitamente a quanto precedentemente affermato con circolare 31/E/2014 («per quanto riguarda la decorrenza del nuovo massimale, in assenza di una specifica previsione al riguardo, trova applicazione quella del 13 dicembre 2014, data di decorrenza del decreto legislativo») allarmava non poco chi aveva vistato in presenza di una polizza non ancora aggiornata. Il tutto se si pone mente al fatto che, almeno sino alla circolare 7/E/2015 , molte compagnie si rifiutavano di rivedere le polizze, in attesa che si sbloccasse la “querelle” sulla copertura riguardante le nuove responsabilità derivanti dal visto apposto sul 730.
Ora viene molto opportunamente chiarito che l’integrazione successiva della polizza (rispetto al rilascio del visto), con l’estensione al nuovo massimale e previsione di una copertura retroattiva, non determina conseguenze sulla validità del visto. E, del resto, non potrebbe essere altrimenti, dato che, nel caso si verificasse un visto “infedele” tra quelli rilasciati in una situazione simile a quella descritta, la copertura assicurativa scatterebbe senza problemi, per cui una diversa conclusione non avrebbe ragion d’essere.
Con l’occasione, il Codis lombardo segnala che molti professionisti, in sede di rinnovo, non allegano l’attestazione di permanenza dei requisiti richiesti in sede di prima comunicazione. Questo comporta un appesantimento dell’iter istruttorio che rallenta notevolmente le attività delle Dre. Va, infatti, ricordato che, in sede di rinnovo occorre presentare:
• copia dell’adeguamento della polizza alle nuove condizioni previste dalla norma e dell’attestazione di pagamento del premio;
• attestazione, in base agli articoli 46 e 47 del Dpr 445/2000, della permanenza dei requisiti comunicati in precedenza.