Disposizioni in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.
Il primo Aprile 2017 entrava in vigore la legge 24/2017 meglio nota come legge Gelli – Bianco recante disposizioni in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.
L’obiettivo del Legislatore è stato di introdurre, in un settore particolarmente delicato, una normativa in grado di ridisegnare il rapporto medico-paziente, definendo un equilibrio tra le parti: da un lato, maggiore serenità per il sanitario nell’esercizio della professione, dall’altro, maggiore trasparenza e risarcimenti in tempi brevi in caso di danni per il paziente.
A quasi due anni dalla sua emanazione quali sono gli effetti prodotti?
Prima di soffermarsi su questo aspetto è bene rammentare che ad oggi nessun decreto attuativo è ancora apparso all’orizzonte, sebbene la loro emanazione fosse stata annunciata come imminente all’atto dell’entrata in vigore della legge.
L’assenza di direttive idonee a guidare l’interpretazione della norma è, senza dubbio, motivo della non compiuta applicazione dell’intero impianto normativo contenuto nella legge 24/2017.
Espressione della mancanza di una guida chiara ed univoca è sicuramente il marasma che si avverte nelle aule dei tribunali dove la legge Gelli- Bianco vive alterne fortune.
Se, infatti, i giudici non dimostrano remore nell’applicazione della legge nei procedimenti instaurati dopo la sua entrata in vigore, non altrettanto agevole il suo percorso nell’ambito dei procedimenti già in corso all’atto dell’emanazione.
Attualmente la giurisprudenza di merito sembra orientarsi nella non ammissibilità delle norme della legge Gelli Bianco nei procedimenti già avviati, sebbene si assista a diverse pronunce nelle quali i giudici hanno ritenuto passibili della portata innovativa della riforma procedimenti già in atto al momento dell’entrata in vigore.
Se in ambito giudiziario persistono ancora delle difficoltà cosa accade in ambito assicurativo?
Il Legislatore nella stesura della normativa ha mostrato vivo interesse nei confronti del settore assicurativo, sancendo l’obbligo, tanto a carico delle strutture sanitarie e sociosanitarie, sia pubbliche che private, che degli esercenti le professioni sanitarie, della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.
In materia assicurativa si attendevano almeno quattro diversi decreti attuativi idonei ad indicare i requisiti minimi delle polizze assicurative.
Sebbene ciò non si sia verificato non significa che ad oggi non sussistano coperture assicurative che abbiano recepito la riforma.
Infatti, è di pochi mesi fa la comparsa sul mercato delle polizze Medmal della Compagnia Tokio Marine Europe S.A.
Il pregio di siffatte coperture è quello di soddisfare l’esigenza di sicurezza di tutti gli operatori del comparto sanitario, medici e non solo, liberi professionisti o dipendenti pubblici, prestando idonea garanzia per la responsabilità civile nei confronti dei terzi e per le ipotesi di colpa grave.
L’offerta, tuttavia, non si arresta a forme di tutela per la sola responsabilità professionale ma comprende altresì forme di garanzia a copertura delle spese legali alle quali il sanitario potrebbe dover far fronte sin dall’avvio di un eventuale procedimento giudiziario.
Grazie come sempre della attenzione che ci manifestate.
UIA Direzione Tecnica