Assicurazione RC professionale obbligatoria, cosa c’è da sapere
Anche gli architetti che lavorano in ambito privato dovranno stipulare un’assicurazione responsabilità civile a copertura dei rischi professionali derivanti dalla propria attività. Al momento dell’assunzione dell’incarico, bisognerà riferire al cliente gli estremi della polizza ed il relativo massimale (DL 138/2011, art. 3 e DL 1/2012 art.9).
L’obbligo scatta il 15 agosto 2013, grazie alla proroga introdotta dalla Riforma delle professioni (DPR 137/2012). L’onere di stipula di una polizza serve per assicurare il risarcimento al cliente per eventuali danni provocati da un professionista, ma ha anche l’utilità di proteggere il patrimonio di quest’ultimo.
La legge non specifica quali dovranno essere le caratteristiche della polizza da sottoscrivere, la Riforma delle professioni (DPR 137/2012) stabilisce solo che «il professionista è tenuto a stipulare […] idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale». L’idoneità è rimessa alla scelta del professionista, e definita in sede contrattuale, con la definizione di tutte le caratteristiche della polizza (massimale, copertura dei rischi, scoperti, franchigie, etc..).
Un architetto o un ingegnere deve essere in grado di scegliere una buona soluzione in base all’attività svolta, facendo attenzione che la polizza copra tutti i possibili danni che l’esercizio della propria attività possa causare. Ecco alcuni, essenziali consigli per poter stipulare una polizza in maniera consapevole ed alcuni chiarimenti per sciogliere i dubbi più frequenti.
Un vademecum in pochi punti
Da quando è obbligatorio avere una assicurazione di responsabilità civile professionale?
Nel settore privato l’obbligo è stato prorogato dalla Riforma delle professioni al 15 agosto 2013. Nel settore pubblico l’obbligo già esiste per professionisti esterni e per diversi incarichi: attività di supporto al Rup, di progettazione, di verifica e validazione dei progetti. Nel settore pubblico la normativa dà indicazioni su alcune caratteristiche che la polizza deve avere (progettista esterno: art. 111 DLgs. 163/2006 e art.269 DPR 207/2010; verifica dei progetti: art. 112 Dlgs. 163/2012 e art. 57 DPR 207/2010).
Sono iscritto ad un Albo. Ho l’obbligo di stipulare una polizza?
No. In ambito privato la legge obbliga esclusivamente a riferire al cliente i dati ed il massimale della polizza al momento del conferimento d’incarico. Se non si firma un contratto, perché non si hanno clienti propri, non si è obbligati a stipulare una polizza per la responsabilità civile professionale. Bisogna considerare inoltre che le polizze prevedono in genere la copertura dell’assicurato da errori o omissioni da parte di suoi collaboratori.
Ho un incarico privato. Sono obbligato ad avere un’assicurazione professionale?
Per ora no, ma dal 15 agosto 2013 sì.
Quali responsabilità sono coperte da una polizza RC professionale?
Le responsabilità di un professionista sono di tipo civile, amministrativo, penale e disciplinare. Una polizza copre la responsabilità civile in caso di inadempienza, negligenza, imprudenza o di mancata osservanza di norme che dovrebbero essere conosciute (imperizia). La copertura, in genere, vale anche se tali azioni sono rese con colpa grave. Non possono essere mai risarcite le conseguenze di un atto o di una omissione dolosa (vi è dolo quando c’è coscienza e volontà di commettere l’illecito).
La polizza può tutelare anche la responsabilità amministrativa, nel caso di incarichi pubblici dove è chiamata a pronunciarsi la Corte dei Conti. Le responsabilità penali e disciplinari ovviamente non possono essere contemplate dalla polizza. Alcune, però, prevedono la possibilità di copertura, generalmente con oneri aggiuntivi, di costi e spese legali in caso di procedimenti penali.
Una compagnia può rifiutarsi di assicurare un professionista?
Sì. L’assicurazione diventa obbligatoria per legge, ma non c’è alcuna norma che obblighi una compagnia ad assicurare un professionista che in passato abbia ricevuto numerose richieste di risarcimento danni. Chi ha già una lunga esperienza ed è considerato “a rischio” potrebbe incontrare difficoltà nell’assicurarsi o dover accettare premi molto alti.
I danni di natura materiale, corporale o patrimoniale sono sempre coperti?
Dipende. Ogni polizza comprende le sue esclusioni, da leggere attentamente. Esistono due tipi di polizza: “a rischi nominati” e “all risks”. Nel primo caso sono elencate tutte le attività coperte e quelle escluse dall’assicurazione ed è generalmente indicata anche la tipologia di danno coperta. Nel secondo caso è assicurato tutto ciò che non è espressamente escluso dalle competenze riconosciute dalla legge o dai regolamenti che disciplinano l’esercizio dell’attività professionale. Le esclusioni vi sono sempre ma sono limitate.
La polizza può essere retroattiva?
Sì, esistono polizze che lo sono. Alcune prevedono la possibilità di risarcire danni se denunciati dall’assicurato durante il periodo di validità della polizza anche se l’attività professionale, causa del danno, sia stata eseguita materialmente prima della stipula della stessa polizza (regime temporale claims made). La retroattività può essere illimitata o limitata ad un certo numero di anni.
Esistono polizze che non prevedono scoperto?
Sì, esistono polizze che prevedono una franchigia ma nessuno scoperto. Sono da preferire, o comunque se è previsto uno scoperto, è bene che sia fissato anche nel suo valore massimo altrimenti, in caso di ingenti danni, le somme a carico del professionista possono diventare molto onerose.
Da www.professionearchitetto.it
di Mariagrazia Barletta architetto